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[1]Art. 50.
[2]I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti nelle seguenti somme:
[3]Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 46) L. 116.245.270,40
[4]Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 48) L. 114.034.441,38
[5]Residui passivi al 30 giugno 1934 L. 230.279.711,78
Testo in vigore dal 5 febbraio 1936 al 16 dicembre 2009
