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[1]Art. 56 - I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti nelle seguenti somme:

[2]Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 52) L. 7.864.061,88

[3]Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 52) L. 14.025.117,04

[4]Residui passivi al 30 giugno 1934 L. 21.889.178,92

Testo in vigore dal 5 febbraio 1936 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1936-01-09;92~art55 · fonte del testo