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Sono stabiliti nella somma di L. 72.212,11 i discarichi consentiti nell'esercizio 1933-34, ai tesorieri, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Testo in vigore dal 5 febbraio 1936 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1936-01-09;92~art9 · fonte del testo