Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 1940 al 16 dicembre 2009. 82 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1937-38 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme: Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1937-38 (art. 38)L. 281.262,15 Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 40) L. 1.091.849,04 Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna s del conto consuntivo) L. 2.151,80 Residui attivi al 30 giugno 1938 L. 1.375.262,99aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-02-01;81~art42 · fonte del testo