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Sono stabiliti nella somma di L. 959.921,17 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1940-41, ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924-II, n. 827.

Testo in vigore dal 5 luglio 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-06-10;572~art9 · fonte del testo