Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo e' punito con la reclusione da 7 a 21 anni. La pena e' aumentata se l'autore consegue l'intento. La pena non puo' essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio. Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o piu' persone.

Testo vigente dal 3 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;342~art1 · fonte su Normattiva