Prevenzione e repressione del delitto di genocidio

Art. 1 — Atti diretti a commettere genocidio

Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare lesioni personali gravi a persone appartenenti al gruppo, e' punito con la reclusione da dieci a diciotto anni. Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare la morte o lesioni personali gravissime a persone appartenenti al gruppo, e' punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni. La stessa pena si applica a chi, allo stesso fine, sottopone persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale del gruppo stesso.

Testo vigente dal 30 ottobre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-10-09;962~art1 · fonte del testo