Art. 18 231 — Pubblicazione della sentenza di condanna
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La pubblicazione della sentenza di condanna puo' essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. La sentenza e' pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o piu' giornali indicati dal giudice nella sentenza nonche' mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza e' eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.
Testo vigente dal 19 giugno 2001 al 1 gennaio 2010 · versione 0 su Normattiva