Art. 25-undecies 231Reati ambientali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 2025 al 8 ottobre 2025. Leggi il testo vigente →

In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

  • a)per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da ((quattrocento)) a seicento quote;
  • b)per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria ((da seicento a novecento quote));
  • c)per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
  • d)per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria ((da quattrocentocinquanta)) a mille quote;
  • e)((per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;))
  • e-bis)((per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;))
  • e-ter)((per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;))
  • e-quater)((per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nel caso previsto dal terzo comma;))
  • f)per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  • g)per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. Nei casi di condanna per i delitti indicati (( al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater))), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 ((...)). In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  • a)per i reati di cui all'articolo 137:
  • 1)per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  • 2)per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
  • a-bis)((per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;))
  • a-ter)((per il reato di cui all'articolo 255-ter:
  • 1)per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;
  • 2)per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;))
  • b)((per i reati di cui all'articolo 256:
  • 1)per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;
  • 2)per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
  • 3)per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;
  • 3-bis)per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;
  • 3-ter)per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;
  • 3-quater)per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;))
  • b-bis)((per il reato di cui all'articolo 256-bis:
  • 1)per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;
  • 2)per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;
  • 3)per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
  • 4)per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;))
  • c)per i reati di cui all'articolo 257:
  • 1)per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  • 2)per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  • d)per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  • e)per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria ((da trecento a quattrocentocinquanta quote));
  • f)((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116));
  • g)per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
  • h)per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. ((Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b), ed e) sono diminuite da un terzo a due terzi.)) In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  • a)per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  • b)per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  • c)per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
  • 1)la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
  • 2)la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
  • 3)la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
  • 4)la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  • a)per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  • b)per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  • c)per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della meta' nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ((Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettere a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.)) Se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Testo vigente dal 9 agosto 2025 al 8 ottobre 2025 · versione 58 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231~art25undecies · fonte su Normattiva