Art. 55 231Annotazione dell'illecito amministrativo

Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalita' del suo legale rappresentante nonche' il reato da cui dipende l'illecito. L'annotazione di cui al comma 1 e' comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui e' consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato e' attribuito.

Testo vigente dal 19 giugno 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231~art55 · fonte su Normattiva