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Quando nei prodotti esportati siano stati incorporati materiali esteri temporaneamente importati, dall'ammontare dei diritti da restituire deve essere detratto l'ammontare del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali esteri da ammettere allo scarico delle bollette di temporanea importazione.

Testo in vigore dal 29 marzo 1955 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-03-10;103~art3 · fonte del testo