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Quando nei prodotti esportati siano stati incorporati materiali esteri temporaneamente importati, dall'ammontare dei diritti da restituire deve essere detratto l'ammontare del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali esteri da ammettere allo scarico delle bollette di temporanea importazione.
Testo in vigore dal 29 marzo 1955 al 16 dicembre 2010
