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Ai fini della restituzione del dazio e degli altri diritti doganali di cui all'art. 1 della presente legge, si applicano, per la emissione dei relativi ordini di accreditamento, i limiti stabiliti nell'art. 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1512.

Testo in vigore dal 29 marzo 1955 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-03-10;103~art6 · fonte del testo