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Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in lire 5 miliardi annue, si provvedera' a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-1955. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 29 marzo 1955 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-03-10;103~art8 · fonte del testo