Sono abrogati il penultimo comma dell'art. 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni e per quanto concerne l'imposta generale sull'entrata, l'art. 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 273. E' peraltro in facolta' del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il commercio con l'estero, di mantenere in vigore le aliquote superiori alla misura del 4 per cento previste, per alcuni prodotti, dai decreti Ministeriali emanati a norma dell'art. 21 della predetta legge 19 giugno 1940, n. 762.

Testo vigente dal 5 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;570~art7 · fonte del testo