Per l'accertamento e la corresponsione dell'imposta di conguaglio, nonche' per le sanzioni relative a violazioni concernenti il pagamento dell'imposta stessa, si applicano le norme della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, relative all'imposta generale sull'entrata dovuta sulle merci importate dall'estero.

Testo vigente dal 5 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;570~art4 · fonte del testo