Sulle controversie relative alla classificazione delle merci ai fini della restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dell'applicazione dell'imposta di conguaglio di cui al precedente art. 1, decide il Ministro per le finanze, sentito il parere consultivo del Collegio dei periti doganali.

Testo vigente dal 5 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;570~art8 · fonte del testo