Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1950 al 22 dicembre 2008. 207 parole tolte in 9 capoversi.
tolto: L'art. 4 della legge 28 aprile 1938, n. 546, e' sostituito dal seguente: "Il giudizio sull'ammissibilita', in rapporto ai requisiti indicati nell'art. 1, di una varieta' nel "Registro nazionale delle varieta' elette di frumento" e' demandato ad una Commissione nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e composta:
tolto: a) dal direttore dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura che la presiede;
tolto: b) dal direttore dell'Istituto nazionale di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna;
tolto: c) da un professore ordinario di botanica scelto fra i docenti delle Facolta' di agraria delle universita';
tolto: d) da un professore ordinario di agronomia e coltivazioni erbacee scelto fra i docenti delle Facolta' di agraria delle universita';
tolto: e) da un direttore di Istituto di sperimentazione agraria specializzato in patologia vegetale;
tolto: f) da un professore ordinario di patologia vegetale della Facolta' di agraria delle universita';
tolto: g) da un agricoltore scelto fra quelli designati da Associazioni nazionali di agricoltori;
tolto: h) da tre ispettori agrari provinciali, scelti rispettivamente nell'Italia settentrionale, centrale e meridionale. I membri della Commissione esclusi quelli di diritto durano in carica tre anni e possono essere confermati. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del ruolo tecnico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di grado non inferiore all'8°".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1950-05-25;310~artunico · fonte del testo