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L'art. 4 della legge 28 aprile 1938, n. 546, e' sostituito dal seguente: "Il giudizio sull'ammissibilita', in rapporto ai requisiti indicati nell'art. 1, di una varieta' nel "Registro nazionale delle varieta' elette di frumento" e' demandato ad una Commissione nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e composta:

  • a)dal direttore dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura che la presiede;
  • b)dal direttore dell'Istituto nazionale di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna;
  • c)da un professore ordinario di botanica scelto fra i docenti delle Facolta' di agraria delle universita';
  • d)da un professore ordinario di agronomia e coltivazioni erbacee scelto fra i docenti delle Facolta' di agraria delle universita';
  • e)da un direttore di Istituto di sperimentazione agraria specializzato in patologia vegetale;
  • f)da un professore ordinario di patologia vegetale della Facolta' di agraria delle universita';
  • g)da un agricoltore scelto fra quelli designati da Associazioni nazionali di agricoltori;
  • h)da tre ispettori agrari provinciali, scelti rispettivamente nell'Italia settentrionale, centrale e meridionale. I membri della Commissione esclusi quelli di diritto durano in carica tre anni e possono essere confermati. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del ruolo tecnico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di grado non inferiore all'8°".

Testo in vigore dal 13 giugno 1950 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1950-05-25;310~artunico · fonte del testo