Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni di anzianita', di vecchiaia e di invalidita' dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, da liquidare alle lavoratrici assicurate in base alle disposizioni vigenti anteriormente al 1 maggio 1968 sono determinate con gli stessi criteri di calcolo stabiliti per i lavoratori assicurati. Con effetto dal 1 gennaio 1969 le pensioni delle assicurazioni obbligatorie previste al comma precedente, liquidate alle lavoratrici assicurate in base alle disposizioni vigenti anteriormente al 1 maggio 1968, sono riliquidate determinandone l'importo con gli stessi criteri di calcolo stabiliti per i lavoratori assicurati, ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 9.

Testo vigente dal 30 aprile 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-04-30;153~art10 · fonte su Normattiva