Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1968, la misura massima della percentuale di commisurazione della pensione alla retribuzione indicata nella tabella D) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e' stabilita nel 74 per cento. Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1975 la predetta misura e' stabilita nell'80 per cento. Le misure intermedie della percentuale prevista, nei casi sopra indicati, sono determinate nelle tabelle B e C annesse alla presente legge. Le percentuali previste ai precedenti commi si applicano anche alle pensioni riliquidate ai sensi dell'articolo 14, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, a favore dei titolari che compiano l'eta' prevista per il pensionamento di vecchiaia rispettivamente in data successiva al 31 dicembre 1968 e al 31 dicembre 1975. Il titolare di pensione di anzianita' liquidata a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, il quale abbia compiuto l'eta' prevista per il pensionamento di vecchiaia anteriormente al 1 maggio 1968 e faccia valere contribuzione effettiva in costanza di lavoro o figurativa successivamente alla data di decorrenza della pensione, puo' ottenere la riliquidazione della pensione stessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda in base alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Alla pensione riliquidata a norma del precedente comma si applica l'aumento previsto dall'articolo 9 della presente legge. ((Le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto del presente articolo, ed all'articolo 14, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, si applicano ai superstiti anche nel caso in cui il titolare di pensione di anzianita', liquidata a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sia deceduto prima di aver compiuto l'eta' prevista per il pensionamento di vecchiaia)).

Testo vigente dal 27 agosto 1972

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 187/1976

    Questione infondata
    22 luglio 1976

    Non è fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi quarto, quinto e sesto, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e delle norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui non prevede la riliquidazione della pensione, nella misura del 74%, nei confronti dei pensionati di anzianità che avessero raggiunto l'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia nel periodo compreso tra l'1 maggio 1968 ed il 31 dicembre dello stesso anno.

    Art. 11 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale · Art. 3 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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