Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1975, anche con separati decreti, norme aventi valore di legge per la estensione delle norme relative alle quote di maggiorazione delle pensioni per familiari conviventi o a carico di cui agli articoli 44 e 46 della presente legge alle pensioni liquidate o da liquidarsi a carico dei fondi integrativi, sostitutivi, e che hanno dato luogo all'esclusione o all'esonero dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Testo vigente dal 30 aprile 1969

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1969-04-30;153~art36 · fonte su Normattiva