Art. 1 — Delega al Governo
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1981, sentito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, disposizioni aventi valore di legge intese ad apportare, per un definitivo riassetto legislativo, integrazioni e modificazioni al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, al fine di realizzare:
- a)la introduzione di un diverso sistema di adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra sia diretti che indiretti in armonia con i sistemi previsti per gli altri settori delle pensioni dal vigente ordinamento giuridico;
- b)la rideterminazione dei trattamenti pensionistici base di cui alle tabelle C, G, M, N ed S allegate al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, con particolare riguardo a quelli delle vedove dei grandi invalidi;
- c)la revisione degli istituti giuridici non strettamente aderenti ai principi statuiti dall'articolo 1 del su riferito testo unico approvato con decreto presidenziale n. 915 che definisce la natura della pensione di guerra;
- d)un diverso rapporto percentuale degli assegni previsti dalla tabella E annessa al su richiamato testo unico per le varie lettere di superinvalidita' in relazione alle finalita' istitutive degli assegni medesimi;
- e)il riassetto della indennita' di assistenza e di accompagnamento di cui all'articolo 21 del citato testo unico onde assicurare, nei confronti degli invalidi affetti dalle piu' gravi infermita' o mutilazioni previste dalla anzidetta tabella E, la rispondenza della detta indennita' alle effettive esigenze derivanti dall'invalidita' di guerra;
- f)All'aggiornamento, alla luce delle piu' recenti acquisizioni scientifiche, delle tabelle di classificazione delle invalidita' e dei criteri di applicazione delle tabelle stesse;
- g)l'adeguamento degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra;
- h)l'estensione dei benefici di cui all'articolo 89 del citato testo unico al secondo figlio maschio, che ne faccia richiesta;
- i)un ulteriore perfezionamento normativo nonche' lo snellimento delle procedure per conseguire una effettiva riduzione dei tempi nella definizione delle istanze e dei ricorsi in materia di pensioni di guerra anche mediante la riorganizzazione ed il potenziamento dei relativi servizi.
Testo vigente dal 28 settembre 1981
