Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1981, sentito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, disposizioni aventi valore di legge intese ad apportare, per un definitivo riassetto legislativo, integrazioni e modificazioni al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, al fine di realizzare:

  • a)la introduzione di un diverso sistema di adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra sia diretti che indiretti in armonia con i sistemi previsti per gli altri settori delle pensioni dal vigente ordinamento giuridico;
  • b)la rideterminazione dei trattamenti pensionistici base di cui alle tabelle C, G, M, N ed S allegate al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, con particolare riguardo a quelli delle vedove dei grandi invalidi;
  • c)la revisione degli istituti giuridici non strettamente aderenti ai principi statuiti dall'articolo 1 del su riferito testo unico approvato con decreto presidenziale n. 915 che definisce la natura della pensione di guerra;
  • d)un diverso rapporto percentuale degli assegni previsti dalla tabella E annessa al su richiamato testo unico per le varie lettere di superinvalidita' in relazione alle finalita' istitutive degli assegni medesimi;
  • e)il riassetto della indennita' di assistenza e di accompagnamento di cui all'articolo 21 del citato testo unico onde assicurare, nei confronti degli invalidi affetti dalle piu' gravi infermita' o mutilazioni previste dalla anzidetta tabella E, la rispondenza della detta indennita' alle effettive esigenze derivanti dall'invalidita' di guerra;
  • f)All'aggiornamento, alla luce delle piu' recenti acquisizioni scientifiche, delle tabelle di classificazione delle invalidita' e dei criteri di applicazione delle tabelle stesse;
  • g)l'adeguamento degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra;
  • h)l'estensione dei benefici di cui all'articolo 89 del citato testo unico al secondo figlio maschio, che ne faccia richiesta;
  • i)un ulteriore perfezionamento normativo nonche' lo snellimento delle procedure per conseguire una effettiva riduzione dei tempi nella definizione delle istanze e dei ricorsi in materia di pensioni di guerra anche mediante la riorganizzazione ed il potenziamento dei relativi servizi.

Testo vigente dal 28 settembre 1981

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 154/1992

    Ha colpito questo articolo
    2 aprile 1992

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533), nel testo di cui all'art. 17, primo comma, della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guer…

    Art. 1 Delega al Governo per il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 61/2003

    Questione infondata
    28 febbraio 2003

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra) - che sostituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1985, l'art. 9 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'a…

    Art. 3 cost. · Art. 4 Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra · Art. 1 Delega al Governo per il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra · Art. 38 Testo unico pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 288/1995

    Questione infondata
    29 giugno 1995

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, penultimo comma, della legge 29 novembre 1977, n. 875 (Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra e delega al Governo per il riordinamento delle pensioni di guerra), 74, primo (recte: decimo) comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guer…

    Art. 42 cost. · Art. 76 cost. · Art. 28 cost. · Art. 11 Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra e delega al Governo per il riordinamento delle pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1981-09-23;533~art1 · fonte su Normattiva