Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1978, con uno o piu' decreti e sentito il parere di una commissione speciale composta da dieci deputati e dieci senatori, nominati dai Presidenti delle rispettive, disposizioni aventi valore di legge intese a: raccogliere in un testo unico le norme relative alle pensioni di guerra dirette e indirette; procedere alla revisione del vigente sistema di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici sia diretti che indiretti; introdurre le integrazioni e le modifiche che, in armonia agli altri settori della pensionistica, si rendessero opportune per il loro organico coordinamento e per il perfezionamento dei criteri di classificazione delle invalidita'; dare un definitivo assetto economico e giuridico alla materia; semplificare e snellire le procedure di liquidazione e di pagamento anche mediante razionali sistemi di conglobamento dei vari assegni attualmente esistenti.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-29;875~art13 · fonte su Normattiva