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In relazione a quanto disposto dal precedente articolo 41 e a modifica di quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare i libri di paga ed i libri di matricola per la durata di dieci anni dalla data dell'ultima registrazione o, se mai usati, dalla data in cui furono vidimati. La mancata conservazione dei libri di paga e di matricola per il periodo indicato al comma precedente e' punita con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000, cui si applica la procedura per il componimento in via amministrativa, ai sensi degli articoli 24 della legge del 4 aprile 1952, n. 218, e 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818. I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti al fondo sociale istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Testo in vigore dal 30 aprile 1969 al 25 giugno 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-04-30;153~art42 · fonte su Normattiva