I requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento delle prestazioni previdenziali di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, si intendono raggiunti quando la contribuzione stessa risulti versata. La prova dell'avvenuto versamento puo' essere raggiunta mediante esibizione della ricevuta esattoriale di pagamento e dichiarazione del servizio contributi agricoli unificati dalla quale risulti che il richiedente la prestazione e' soggetto all'obbligo assicurativo per la invalidita' e la vecchiaia.

Testo vigente dal 30 aprile 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-04-30;153~art62 · fonte su Normattiva