Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento dell'eta' di sessanta anni, con almeno quindici anni di contribuzione. Le iscritte possono continuare nel versamento dei contributi fino e non oltre il sessantacinquesimo anno di eta' e sempre che non abbiano raggiunto quaranta anni di contribuzione. Per anni di contribuzione si intendono gli anni per i quali la iscritta ha presentato la denuncia e versato i contributi a norma dell'articolo 3 della presente legge. Il trattamento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale, raggiunte le condizioni richieste, l'iscritta presenta all'Ente la domanda.

Testo vigente dal 12 aprile 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-04-02;127~art2 · fonte su Normattiva