I funzionari che attualmente occupano posti destinati a cancellieri capi di corte di appello o segretari capi di procura generale, nonche' a cancellieri capi di tribunale e segretari capi di procura della Repubblica di prima classe possono continuare a prestare servizio nello stesso ufficio fino all'espletamento degli scrutini ed esami relativi al conferimento dei posti previsti in aumento dalla presente legge.

Testo vigente dal 20 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-14;157~art4 · fonte su Normattiva