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I commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, settimo e ottavo dell'articolo 7 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, sono sostituiti dai seguenti: "Alla direzione della cancelleria della Corte suprema di cassazione e della segreteria della Procura generale della stessa Corte, alla direzione della cancelleria del Tribunale superiore delle acque pubbliche e delle cancellerie delle Corti di appello e delle segreterie delle rispettive Procure generali, sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo o segretario capo di Corte di appello. Alla direzione delle cancellerie dei Tribunali con piu' di due sezioni e delle segreterie delle Procure presso i detti Tribunali nonche' delle cancellerie delle Preture di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe. Alla direzione delle cancellerie dei Tribunali diversi da quelli indicati nel precedente comma e delle Procure presso i detti Tribunali sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di Tribunale o di segretario capo di Procura della Repubblica di seconda classe. Alla direzione delle cancellerie delle Preture diverse da quelle innanzi indicate con non meno di due funzionari in pianta organica sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di Pretura. Alla direzione delle stesse cancellerie delle Preture, con non meno di quattro funzionari in pianta organica, possono essere assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di Tribunale di seconda classe. Alle cancellerie delle altre Preture possono essere destinati, quali dirigenti, funzionari di concetto aventi qualifica non inferiore a cancelliere o segretario di seconda classe. Al Ministero di grazia e giustizia sono assegnati funzionari della carriera direttiva e di concetto in conformita' della tabella II allegata alla presente legge, che sostituisce la tabella C allegata all'ordinamento approvato con legge 23 ottobre 1960, n. 1196. All'ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia sono assegnati per il servizio ispettivo: cinque funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di Corte di appello e di segretario capo di Procura generale di Corte di appello, nove funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di Tribunale o di segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe e dieci aventi la qualifica di cancelliere capo di Tribunale o di segretario capo di Procura della Repubblica di seconda classe in conformita' della tabella D allegata all'ordinamento approvato con la legge 23 ottobre 1960, n. 1196".
Testo in vigore dal 27 luglio 1962 al 21 marzo 1968
