Art. 18 — Norma transitoria
Le Commissioni istituite a norma della legge 29 dicembre 1949, n. 958, continueranno ad esercitare le loro funzioni fino a un mese dopo l'entrata in vigore della presente legge. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203
5Il D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati: [...] b) la legge 21 aprile 1962, n. 161".
Testo vigente dal 12 gennaio 2018
