Revisione dei film e dei lavori teatrali

Art. 18 — Norma transitoria

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Le Commissioni istituite a norma della legge 29 dicembre 1949, n. 958, continueranno ad esercitare le loro funzioni fino a un mese dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 28 aprile 1962 al 12 gennaio 2018

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urn:nir:stato:legge:1962-04-21;161~art18 · fonte su Normattiva