Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi
Art. 3 — Inquadramento nei nuovi ruoli
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I segretari economi, i censori di disciplina, i prefetti di disciplina e gli applicati di segreteria in servizio di ruolo ordinario alla data di applicazione della presente legge, sono inquadrati nei ruoli delle carriere rispettivamente stabilite con le tabelle A, B e C annesse alla presente legge, secondo l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza.
Testo in vigore dal 12 maggio 1958 al 16 dicembre 2010
