Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 288/1984

    Parametro
    12 dicembre 1984

    dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento agli artt. 3, comma primo, 32, comma primo e 38, comma secondo, della Costituzione, con ordinanza emessa il 28 aprile 1983 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria R.O. n. 709 del 1983), degli artt. 9, 10 e 15 della legge 19 marzo 1955 n. 160 (Norme sullo stato giurid…

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 38 cost. · Art. 9 Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 5 aprile 1955 al 16 dicembre 2010. 291 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Gli insegnamenti in istituti e scuole statali di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, ivi compresi le scuole e i corsi di avviamento professionale, sono conferiti per incarico dal provveditore agli studi in quanto siano riferibili a:

tolto: a) cattedre di ruolo ordinario vacanti;

tolto: b) posti di ruolo transitorio o di ruolo speciale transitorio vacanti;

tolto: c) posti di insegnamento che siano esattamente corrispondenti alle cattedre o ai posti previsti dalle precedenti lettere a) e b);

tolto: d) posti per i quali a norma delle disposizioni vigenti, non sia prevista o non sia possibile la istituzione della cattedra di ruolo e che si riferiscano all'insegnamento di almeno un corso completo, oppure che comportino un orario di almeno nove ore settimanali. Coloro ai quali sono conferiti gli insegnamenti previsti dal presente articolo si denominano professori incaricati. L'incarico e' annuale ed e' confermato su domanda. I professori i quali abbiano riportato qualifica non inferiore a "buono", hanno diritto alla conferma, qualora il posto sia disponibile dopo che si sia provveduto alle nuove nomine e ai trasferimenti dei professori di ruolo ordinario, di ruolo transitorio e di ruolo speciale transitorio. I professori incaricati che non possono essere confermati per assegnazione di professori di ruolo, per soppressione o trasformazione di posto sono assegnati in ordine di graduatoria ai posti rimasti disponibili e, qualora non ve ne siano, ai posti occupati dagli ultimi della graduatoria nella quale si e' verificata la riduzione. Gli ultimi della graduatoria rimasti privi di posto hanno diritto a essere nominati, con precedenza assoluta rispetto ai nuovi aspiranti all'incarico, in posti vacanti, anche se siano di nuova istituzione, appartenenti ad altra classe di concorso per la quale abbiano titolo. Le graduatorie a cui si riferiscono i due comma precedenti sono quelle risultanti dall'aggiornamento annuale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-03-19;160~art3 · fonte del testo