Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi

Art. 4 — Personale non insegnante in particolari situazioni - Inquadramento nelle qualifiche di vice segretario- ragioniere-economo, segretario ragioniere-economo aggiunto e segretario-ragioniere-economo (tabella A)

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I segretari di ruolo di gruppo B, C o assimilati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge con funzioni di segretario o di segretario-economo presso istituti e scuole di istruzione tecnica, i quali non provengono dal ruolo previsto dalla tabella D annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, ne' sono stati inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella annessa al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107, sono inquadrati nella carriera prevista dalla tabella A, annessa alla presente legge. Il personale di cui al precedente comma viene inquadrato nelle nuove qualifiche di vice segretario-ragioniere-economo, segretario-ragioniere-economo aggiunto e segretario-ragioniere-economo, secondo l'anzianita' di servizio maturata nel ruolo di provenienza. Il collocamento nella nuova carriera sara' disposto a seguito di ispezione favorevole. Coloro i quali non siano riconosciuti idonei per l'inquadramento nella nuova carriera sono mantenuti in servizio nella condizione in cui si trovano. L'anzianita' acquisita al 30 settembre 1933, nel ruolo di gruppo C, dai segretari-economi provenienti dalle cessate scuole agrarie medie, inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella D annessa alla legge 15 giugno 1934, n. 889, e' valutata in ragione dei due terzi agli effetti dell'inquadramento nella citata tabella D.

Testo in vigore dal 12 maggio 1958 al 30 dicembre 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-04-03;475~art4 · fonte del testo