Art. 4 — Personale non insegnante in particolari situazioni - Inquadramento nelle qualifiche di vice segretario- ragioniere-economo, segretario ragioniere-economo aggiunto e segretario-ragioniere-economo (tabella A)
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I segretari di ruolo di gruppo B, C o assimilati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge con funzioni di segretario o di segretario-economo presso istituti e scuole di istruzione tecnica, i quali non provengono dal ruolo previsto dalla tabella D annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, ne' sono stati inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella annessa al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107, sono inquadrati nella carriera prevista dalla tabella A, annessa alla presente legge. Il personale di cui al precedente comma viene inquadrato nelle nuove qualifiche di vice segretario-ragioniere-economo, segretario-ragioniere-economo aggiunto e segretario-ragioniere-economo, secondo l'anzianita' di servizio maturata nel ruolo di provenienza. Il collocamento nella nuova carriera sara' disposto a seguito di ispezione favorevole. Coloro i quali non siano riconosciuti idonei per l'inquadramento nella nuova carriera sono mantenuti in servizio nella condizione in cui si trovano. L'anzianita' acquisita al 30 settembre 1933, nel ruolo di gruppo C, dai segretari-economi provenienti dalle cessate scuole agrarie medie, inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella D annessa alla legge 15 giugno 1934, n. 889, e' valutata in ragione dei due terzi agli effetti dell'inquadramento nella citata tabella D. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 novembre 1961, n.1282
1La L. 22 novembre 1961, n.1282 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Ad integrazione dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1958, n. 475, il personale di cui ai primo comma dell'articolo stesso, viene inquadrato anche nella nuova qualifica di primo segretario - ragioniere - economo ed in quella di segretario - ragioniere - economo superiore, secondo l'anzianita' maturata nel ruolo di provenienza mentre al personale contemplato nell'ultimo comma viene riconosciuto, sempre ai fini dell'inquadramento, l'intera anzianita' maturata nell'ex ruolo di gruppo C, alla data del 30 settembre 1953." La L. 22 novembre 1961, n.1282 ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1961.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010
