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I posti di ruolo di tecnico coadiutore sono assegnati agli Istituti delle facolta' o scuole con riferimento alla consistenza, dell'attrezzatura didattico-scientifica ed alle esigenze della ricerca, della sperimentazione e delle esercitazioni. La ripartizione e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, da pubblicarsi nel "Bollettino ufficiale" del Ministero. Le modificazioni alla ripartizione stessa sono parimenti disposte con decreto ministeriale su proposta dei Consigli di facolta' o scuola, approvata dal Senato accademico. Limitatamente alla ripartizione da disporsi con effetto dal 1 novembre 1961, i posti saranno assegnati, con precedenza, agli Istituti presso i quali presti servizio personale cui sia stato conferito un incarico ai sensi dell'articolo 3, lettera d), della legge 5 marzo 1961, n. 158.

Testo in vigore dal 11 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

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