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Le promozioni alle qualifiche superiori all'iniziale del ruolo dei tecnici coadiutori avvengono:
- a)a tecnico coadiutore di 3ª classe, dopo un triennio di effettivo servizio nella qualifica di tecnico coadiutore aggiunto, compreso il periodo di prova.
- b)a tecnico coadiutore di 2ª classe, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica, di tecnico coadiutore di 3ª classe;
- c)a tecnico coadiutore di 1ª classe, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di tecnico coadiutore di 2ª classe;
- d)a tecnico coadiutore capo, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di tecnico coadiutore di 1ª classe. Per le promozioni di cui al precedente comma occorre il giudizio favorevole dei Consiglio di facolta' o scuola competente, su motivata proposta del professore direttore di Istituto.
Testo in vigore dal 11 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
