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Le promozioni alle qualifiche superiori all'iniziale del ruolo delle ostetriche avvengono:

  • a)a ostetrica di 3ª classe, dopo un triennio di effettivo servizio nella qualifica di ostetrica aggiunta, compreso il periodo di prova;
  • b)a ostetrica di 2ª classe, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ostetrica di 3ª classe;
  • c)a ostetrica di 1ª classe, dopo cinque anni di effettivo servizio nella, qualifica di ostetrica di 2ª classe;
  • d)a ostetrica capo, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ostetrica di 1ª classe. Per le promozioni di cui al precedente comma occorre il giudizio favorevole della Facolta' di medicina e chirurgia, su proposta del professore ufficiale di Clinica ostetrica, e ginecologica.

Testo in vigore dal 11 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1255~art12 · fonte su Normattiva