Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 dicembre 1961 al 23 novembre 1977. Leggi il testo vigente →

Alle esigenze funzionali annesse ai posti disponibili nei ruoli di cui alle tabelle A, B, C, D, F, G, puo' provvedersi, nelle more dei relativi concorsi, mediante conferimento di incarichi da disporsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Ai titolari degli incarichi di cui al precedente comma e' attribuito un compenso mensile lordo commisurato al trattamento fondamentale iniziale stabilito dalle disposizioni vigenti per la categoria del personale statale non di ruolo corrispondente alla carriera cui appartengono i posti relativi all'incarico. L'incarico, che puo' essere conferito anche in caso di legittimo impedimento di personale appartenente ai ruoli suddetti, termina col cessare della causa che ha dato luogo al conferimento dell'incarico medesimo, e comunque all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo, o al rientro in servizio del titolare sostituito. I posti disponibili nei ruoli di cui al presente articolo debbono essere messi a concorso entro due anni dalla loro vacanza ferma restando, peraltro, l'osservanza di quanto e' disposto nel successivo articolo 16 comma secondo. Per i primi due anni di attuazione della presente legge, l'incarico per i posti di tecnico laureato o diplomato potra' essere conferito, con l'assenso degli interessati, anche a tecnici gia' in servizio all'entrata in vigore della presente legge, senza pregiudizio della posizione giuridica, della progressione in carriera e del trattamento economico di cui essi sia no provvisti alla, data suddetta. Qualora il trattamento economico di cui gli interessati sono provvisti sia inferiore a quello proprio dei coefficienti 271 e 202, rispettivamente per i laureati e diplomati, la differenza viene corrisposta con apposito assegno personale non pensionabile e riassorbibile con gli eventuali successivi aumenti. Le nomine a tecnico incaricato, laureato o diplomato, gia' conferite ai sensi dell'articolo 3, lettere c) e d) della legge 5 marzo 1961, n. 158, s'intendono disposte a tutti gli effetti previsti del presente articolo.

Testo in vigore dal 11 dicembre 1961 al 23 novembre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1255~art13 · fonte su Normattiva