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Nella prima applicazione della presente legge, i posti di ruolo dei tecnici coadiutori che verranno assegnati ogni anno saranno conferiti, presso ciascun Istituto, mediante concorsi per esami pratici e per titoli da indirsi dal Rettore dell'Universita' o Istituto di istruzione superiore e da espletare tra i tecnici del ruolo ordinario di carriera, esecutiva che, alla data del 1 novembre 1961, si trovino in servizio da almeno un biennio presso Istituti delle Facolta' o Scuole universitarie e siano in possesso di un diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado riconosciuto valido dal Ministro per la pubblica istruzione in rapporto alle specifiche esigenze dell'Istituto, nonche' degli altri requisiti prescritti per accedere al ruolo predetto. Possono, altresi', essere ammessi ai predetti concorsi anche i tecnici di ruolo della carriera, esecutiva sprovvisti del diploma di cui al precedente comma, purche' abbiano almeno 6 anni di servizio e siano in possesso almeno di diploma di istruzione secondaria di primo grado. Gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 3, lettera d) della legge 5 marzo 1961, n. 158, costituiranno in caso di parita' di merito, titolo di preferenza nei Concorsi di cui al presente articolo.
Testo in vigore dal 11 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
