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Nei confronti del personale che venga immesso, ai sensi dei precedenti articoli 17 e 18, nel ruolo dei tecnici coadiutori ed in quello delle ostetriche, l'anzianita' maturata nel ruolo cui attualmente appartiene con qualifica, non inferiore a quella corrispondente al coefficiente 202, sara' utile per due, terzi ai fini della progressione di carriera e per non piu' di quattro anni complessivi. Coloro, peraltro, che nel ruolo di provenienza abbiano maturato, alla data del 1 novembre 1961, un'anzianita' di servizio per lo meno di 10 anni, conserveranno lo stesso coefficiente raggiunto nella carriera esecutiva con l'anzianita' conseguita nel coefficiente stesso, anzianita' che e' riconosciuta utile ai fini della progressione di carriera ed economica.

Testo in vigore dal 11 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1255~art19 · fonte su Normattiva