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Al personale di cui al precedente articolo 1, primo comma, si applicano, per la immissione in ruolo, lo stato giuridico, lo sviluppo di carriera, le disposizioni che vigono al medesimo titolo per gli impiegati civili dello Stato. Per quanto concerne il personale della carriera tecnica esecutiva e quello della carriera ausiliaria delle Universita' restano ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, le quali si osservano anche, in quanto applicabili, per il personale delle carriere tecnica ed ausiliaria degli osservatori astronomici. Nei confronti del personale di cui ai precedenti commi e' fatta, peraltro, salva l'osservanza delle disposizioni particolari contenute nella presente legge. Il regolamento di esecuzione della presente legge - da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro - determina i titoli di studio per l'ammissione alle carriere di cui al precedente articolo 1, comma primo, la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi sia per la ammissione alle carriere predette, sia per le promozioni a qualifiche superiori, nonche' le prove di esame e le modalita' per l'espletamento dei concorsi medesimi.

Testo in vigore dal 11 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1255~art2 · fonte del testo