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Le disposizioni relative all'inquadramento nei ruoli statali del personale di Segreteria degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli e del personale di segreteria e tecnico della libera Universita' di Camerino, contenute, rispettivamente, nell'articolo 3 della legge 3 dicembre 1957, n. 1210, e nell'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 254, sono sostituite dalle seguenti. Il personale di segreteria degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli e della libera Universita' di Camerino che, alla data, rispettivamente, del 3 dicembre 1957 e del 1 novembre 1958, trovavasi in servizio di ruolo negli Atenei medesimi, sara' inquadrato, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, - in uno dei ruoli delle segreterie universitarie, del quale abbia esercitato le funzioni da almeno tre anni alle date predette. L'inquadramento sara' effettuato per qualifiche non superiori a quelle di direttore di sezione, di primo ragioniere e di primo archivista, prescindendosi, ove occorra, dal possesso del titolo di studio prescritto per la rispettiva carriera, e tenendosi conto, per ciascun impiegato, dell'anzianita' di servizio, dei titoli posseduti e delle note di qualifica riportate. Il personale tecnico in servizio di ruolo nell'Universita' di Camerino alla data del 1 novembre 1958 e' inquadrato nel corrispondente ruolo statale dei tecnici di carriera esecutiva, prescindendosi, ove occorre, dal possesso del prescritto titolo di studio, con le condizioni e modalita' stabilite dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465. Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi hanno effetto dalle date di entrata in vigore della legge 3 dicembre 1957, n. 1210, e della legge 13 marzo 1958, n. 254, rispettivamente per il personale degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli e della Universita' di Camerino e potranno essere disposti anche in soprannumero rispetto ai posti disponibili nelle qualifiche sopra indicate, salvo riassorbimento con l'entrata in vigore della presente legge. Il personale di segreteria e tecnico in servizio nella Universita' di Camerino alla data del 1 novembre 1958 e nei cui confronti non sia applicabile il comma primo del presente articolo, sara' inquadrato, con effetto dalla data predetta, nelle categorie d'impiego statale non di ruolo ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 287. Il personale medesimo potra', comunque, partecipare, in deroga al limite di eta', ad uno dei concorsi di cui agli articoli 16, 20 e 23 della presente legge. Il personale di ruolo degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli e della Universita' di Camerino che, alla data di pubblicazione della legge 3 dicembre 1957, n. 1210, e della legge 13 marzo 1958, n. 254, non si e' trovato in servizio perche' dichiarato dimesso o perche' collocato in pensione prima di aver raggiunto il limite di eta', potra' essere assunto nei ruoli del personale di segreteria, ed inquadrato nella carriera e nella qualifica corrispondenti alla carriera ed al grado ricoperti all'atto della cessazione dal servizio presso i predetti Atenei in base al relativo statuto. Il personale di cui al presente articolo che, per almeno tre anni, abbia esercitato presso i predetti Atenei le funzioni di direttore amministrativo, potra' essere inquadrato, a giudizio del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica, istruzione, nella qualifica di direttore amministrativo di 2ª classe in uno dei posti che, per la qualifica medesima, sono istituiti con la presente legge.
Testo in vigore dal 11 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
