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Nella prima attuazione della presente legge, i posti recati in aumento in ciascuno dei ruoli organici di cui alle tabelle M ed N saranno conferiti mediante concorsi per titoli da indire per la qualifica iniziale di ciascun ruolo e da espletare tra il personale in servizio nei rispettivi ruoli aggiunti e nelle rispettive categorie di impiego non di ruolo, nonche' tra il personale che, alla data del 31 marzo 1961 abbia comunque prestato servizio presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore con mansioni proprie dei posti messi a concorso per un periodo anche non continuativo non inferiore a 90 giorni e che sia in possesso di prescritti titoli e requisiti, ad eccezione di quello del limite massimo di eta'. In dipendenza delle unita' di personale che, effettuati i concorsi di cui al precedente comma, risultino ancora in servizio nei predetti ruoli aggiunti e nelle predette categorie di impiego non di ruolo saranno tenuti vacanti altrettanti posti in ciascuno dei corrispondenti ruoli organici.
Testo in vigore dal 11 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
