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Nella prima attuazione della presente legge, i posti recati in aumento in ciascuno dei ruoli organici di cui alle tabelle M ed N saranno conferiti mediante concorsi per titoli da indire per la qualifica iniziale di ciascun ruolo e da espletare tra il personale in servizio nei rispettivi ruoli aggiunti e nelle rispettive categorie di impiego non di ruolo, nonche' tra il personale che, alla data del 31 marzo 1961 abbia comunque prestato servizio presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore con mansioni proprie dei posti messi a concorso per un periodo anche non continuativo non inferiore a 90 giorni e che sia in possesso di prescritti titoli e requisiti, ad eccezione di quello del limite massimo di eta'. In dipendenza delle unita' di personale che, effettuati i concorsi di cui al precedente comma, risultino ancora in servizio nei predetti ruoli aggiunti e nelle predette categorie di impiego non di ruolo saranno tenuti vacanti altrettanti posti in ciascuno dei corrispondenti ruoli organici.

Testo in vigore dal 11 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1255~art23 · fonte su Normattiva