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Le promozioni a bidello, custode, usciere o portantino di 2ª classe e di 1ª classe nel ruolo di cui alla annessa tabella N si conseguono, presso ciascuna Universita' o Istituto di istruzione superiore, a ruolo aperto mediante scrutinio di merito assoluto al quale sono ammessi gli impiegati del ruolo che abbiano compiuto, rispettivamente, due anni e sei anni di effettivo servizio nella carriera. Le promozioni a bidello capo, custode capo, usciere capo, portantino capo sono conferite, presso ciascuna Universita' o Istituto, nei limiti di un terzo dei posti di ruolo assegnati a ciascuna Universita' o Istituto medesimi, intendendosi arrotondate all'unita' le frazioni superiori a meta'. Le promozioni stesse sono disposte con decreto del Rettore ai sensi dell'articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, e dopo almeno 4 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore. Nei decreti ministeriali di ripartizione dei posti di ausiliario viene determinato, ove occorra, il numero dei posti riservati al personale portantino delle cliniche. Nelle Universita' cui siano assegnati posti di portantino, le promozioni di cui al comma secondo del presente articolo vengono disposte separatamente per i posti di portantino e, rispettivamente, per quelli di bidello, custode e usciere. Nella prima applicazione della presente legge, il personale con dieci anni di servizio nella carriera e' inquadrato presso ciascuna Universita' o Istituto con il coefficiente 180; il personale con sei anni di servizio nella carriera, con coefficiente 173; il personale con due anni di servizio nella carriera, con il coefficiente 159. L'eventuale maggiore anzianita' e' utile ai fini degli aumenti di stipendio nei singoli coefficienti.

Testo in vigore dal 11 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1255~art27 · fonte su Normattiva