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I conservatori dei Musei delle scienze e i curatori degli Orti botanici curano la conservazione e l'incremento del patrimonio scientifico dei Musei e degli Orti attenendosi alle direttive dei professori ufficiali degli Istituti cui i Musei e gli Orti sono annessi; e, qualora il Museo non sia in particolare annesso ad Istituto, alle direttive del preside di Facolta'. I posti del ruolo dei conservatori dei Musei delle scienze e dei curatori degli Orti botanici vengono ripartiti fra i vari Musei ed Orti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Testo in vigore dal 11 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1255~art3 · fonte su Normattiva