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Nella prima attuazione della presente legge, i nuovi posti di ruolo di ostetrica, di tecnico e di ausiliario sono ripartiti tra le cattedre, gli Istituti ed i servizi delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore, con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Nella assegnazione dei posti sara', peraltro, data precedenza, alle cattedre, agli Istituti e ai servizi presso cui presti servizio personale di ruolo aggiunto o comunque non di ruolo.

Testo in vigore dal 11 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1255~art31 · fonte su Normattiva