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[1]Il personale non di ruolo non insegnante comunque assunto e retribuito e nominato in servizio nelle Universita' e negli Istituti di istruzione superiore, con qualifica anche salariale, da data anteriore al 1 dicembre 1957, e' inquadrato nelle categorie di impiego statale non di ruolo di cui alla tabella annessa al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100. L'inquadramento viene effettuato nelle categorie in cui il personale predetto abbia effettivamente esercitato le mansioni, con l'osservanza delle norme relative il possesso dei requisiti richiesti per ciascuna categoria e come appresso specificato:
[2]Categoria I-a:
- 1)personale in possesso di laurea in ingegneria, o in architettura che disimpegni mansioni direttive, di carattere essenzialmente tecnico presso gli Istituti ovvero presso gli Uffici tecnici.
[3]Categoria I-b:
- 1)personale in possesso di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, o in economia e commercio, o in scienze economico-marittime, o in scienze coloniali o in lettere, o in filosofia o in materie letterarie, o in pedagogia o in lingue, letterature e istituzioni europee, o in lingue e letterature straniere, che disimpegni mansioni direttive presso gli uffici delle segreterie o degli Istituti;
- 2)personale in possesso di laurea rilasciata da una delle Facolta' delle Universita' o degli Istituti di istruzione superiore cui il dipendente siasi iscritto a seguito del conseguimento della maturita' classica, che disimpegni mansioni direttive nelle biblioteche delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore.
[4]Categoria II:
- 1)personale in possesso del diploma di abilitazione tecnica rilasciato da Istituti tecnici (sezione commerciale), ovvero del diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria) ovvero del diploma di ragioniere e di perito commerciale, rilasciato da Istituto tecnico commerciale, che disimpegni mansioni di concetto (ragioneria) presso gli uffici delle Segreterie e degli Istituti;
- 2)personale in possesso di diploma di Istituti secondari di 2° grado, che disimpegni mansioni di concetto (amministrative) presso gli uffici di segreteria e degli Istituti;
- 3)personale in possesso del diploma di geometra o di perito industriale, che disimpegni mansioni di concetto di carattere essenzialmente tecnico presso gli Istituti ovvero presso gli Uffici tecnici; per il personale in servizio negli Istituti puo' essere riconosciuto valido, in rapporto alle specifiche esigenze degli Istituti stessi, il diploma di abilitazione rilasciato da altro tipo di Istituto tecnico;
- 4)personale in possesso del diploma di geometra o di perito industriale, che disimpegni mansioni di carattere essenzialmente tecnico, ad esso affidate dal professore in relazione alle necessita' dell'insegnamento sperimentale e ai bisogni della ricerca scientifica;
- 5)personale in possesso di un diploma di licenza di scuola secondaria di 2° grado, che disimpegni mansioni di concetto presso le biblioteche delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore.
[5]Categoria III:
- 1)personale che disimpegni mansioni esecutive negli uffici delle segreterie e degli Istituti o nelle biblioteche delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore; anche se eventualmente non in possesso del prescritto titolo di studio;
- 2)personale che disimpegni mansioni proprie del personale tecnico (ivi comprese quelle di infermiere e di ostetrica) ad esso affidate dal professore in relazione alle necessita' dell'attivita' universitaria anche se eventualmente non in possesso del prescritto titolo di studio.
[6]Categoria IV: personale che disimpegni mansioni ausiliarie, ivi compreso il personale portantino, presso qualsiasi ufficio delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore anche se eventualmente non in possesso di licenza elementare. Per l'inquadramento nella categoria III degli infermieri, si prescinde dal possesso del certificato di cui alla legge 29 febbraio 1954, n. 1046, purche' il servizio prestato sia riconosciuto lodevole. Il servizio eventualmente prestato con mansioni proprie di categoria inferiore a quella per la quale viene disposto l'inquadramento e' valutato per meta' della sua durata. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si osservano anche ai fini dell'inquadramento nei ruoli aggiunti. Esse sostituiscono i commi primo e secondo dell'articolo 1 e modificano ed integrano gli articoli da 2 a 5 della legge 21 marzo 1958, n. 287, con effetto dalla data di applicazione della legge medesima. Il personale che ritenga di avere titolo all'applicazione del presente articolo deve presentare apposita domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 11 dicembre 1961 al 9 luglio 1965
