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Il servizio di ruolo aggiunto riconosciuto al personale tecnico ed ausiliario ai sensi dell'art. 6 della legge 21 marzo 1958, n. 287, e' utile nel rispettivo ruolo organico per tutta la sua durata, ma in ogni caso per non piu' di sei anni, ai fini degli aumenti periodici di stipendio nel coefficiente immediatamente superiore all'iniziale.
Testo in vigore dal 11 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
