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I ruoli organici del personale calcolatore, del personale tecnico e del personale ausiliario degli Osservatori astronomici di cui alla legge 8 agosto 1942, n. 1145, e successive modificazioni, sono sostituiti, con effetto dal 1 novembre 1959, con quelli di cui alle annesse tabelle O, P, e Q. Per i posti vacanti nei ruoli di cui al precedente comma valgono, se ed in quanto necessario, le norme di cui all'articolo 13 della presente legge.
Testo in vigore dal 11 dicembre 1961 al 23 novembre 1977
