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Le promozioni alle qualifiche superiori all'iniziale del ruolo dei calcolatori degli Osservatori astronomici avvengono:

  • a)a calcolatore aggiunto, dopo un triennio di effettivo servizio nella qualifica di vice calcolatore, compreso il servizio di prova;
  • b)a calcolatore, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di calcolatore aggiunto;
  • c)a primo calcolatore, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di calcolatore;
  • d)a calcolatore capo dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di primo calcolatore. Per le promozioni di cui al precedente comma occorre il giudizio favorevole del competente direttore di Osservatorio.

Testo in vigore dal 11 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1255~art37 · fonte su Normattiva